Funzioni
Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è stato istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". La legge attribuisce a tale organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
Del Comitato fanno parte cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.
Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Comitato dispone di poteri conoscitivi molto ampi. In primo luogo, può procedere all'audizione di una pluralità di soggetti titolari di informazioni e di competenze di interesse. Oltre alle audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del sottosegretario preposto al coordinamento dei servizi di informazioni e sicurezza, dei Ministri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e dei responsabili di vertice del DIS, dell'AISE e dell'AISI. In casi eccezionali, il Comitato può disporre, con delibera motivata, l'audizione di singoli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può audire il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza, nonché ogni altra persona, estranea al Sistema di informazione per la sicurezza, che sia ritenuta in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione.
Una ulteriore modalità di acquisizione di informazioni utili all'esercizio del controllo parlamentare è costituita dalla facoltà del Comitato di ottenere, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto), copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse in possesso del Sistema di informazione per la sicurezza o della pubblica amministrazione. Una speciale procedura, che coinvolge anche il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista per l'eventualità che la comunicazione di un'informazione o di uno dei documenti richiesti possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza. Qualora peraltro il Comitato, con voto unanime, disponga indagini "sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva", non sono opponibili né esigenze di riservatezza né il segreto di Stato.
Al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
Il Comitato può, inoltre, effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; può altresì esercitare il controllo diretto sulla documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.
Al Comitato sono, altresì, attribuite rilevanti competenze consultive. In particolare, l'organo è chiamato a esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella citata legge n. 124 del 2007, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza.
Il Comitato e il suo presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo, degli organismi di intelligence e dell'Agenzia per la cybersicurezza; in tale ambito, è stato formalizzato l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE, AISI e Agenzia per la cybersicurezza.
Il Comitato, qualora deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne.
Oltre a una relazione annuale, il Comitato può presentare alle Camere anche informative o relazioni urgenti.
Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 40, comma 5, e l'articolo 41, comma 9, stabiliscono che di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è stato istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". La legge attribuisce a tale organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
Del Comitato fanno parte cinque deputati e cinque senatori nominati entro venti giorni dall'inizio della legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.
Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Comitato dispone di poteri conoscitivi molto ampi. In primo luogo, può procedere all'audizione di una pluralità di soggetti titolari di informazioni e di competenze di interesse. Oltre alle audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del sottosegretario preposto al coordinamento dei servizi di informazioni e sicurezza, dei Ministri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e dei responsabili di vertice del DIS, dell'AISE e dell'AISI, in casi particolari il Comitato può svolgere audizioni di singoli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di opporsi per giustificati motivi. Il Comitato ha inoltre il potere di disporre le audizioni di chiunque, estraneo al Sistema di informazione per la sicurezza, sia ritenuto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione.
Una ulteriore modalità di acquisizione di informazioni utili all'esercizio del controllo parlamentare è costituita dalla facoltà del Comitato di ottenere, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse in possesso del Sistema di informazione per la sicurezza o della pubblica amministrazione. Una speciale procedura, che coinvolge anche il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista per l'eventualità che la comunicazione di un'informazione o di uno dei documenti richiesti possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza. Qualora per altro il Comitato, con voto unanime, disponga indagini "sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva", non sono opponibili né esigenze di riservatezza né il segreto di Stato.
Il Comitato può, inoltre, effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Ad esso è affidato anche l'esercizio del controllo diretto sulla documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.
Al Comitato sono, altresì, attribuite rilevanti competenze consultive. In particolare, l'organo è chiamato a esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella legge di riforma, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza.
Il Comitato e il suo Presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence e, in tale ambito, è stato formalizzato l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il Presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE e AISI.
Qualora sulla base dei controlli effettuati siano accertati comportamenti illegittimi o irregolari, il Comitato ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere.
Oltre a una relazione annuale, il Comitato può presentare alle Camere anche informative o relazioni urgenti.
Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 40, comma 5, e l'articolo 41, comma 9, stabiliscono che di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Funzioni
Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è stato istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". La legge attribuisce a tale organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
Del Comitato fanno parte cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.
Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Comitato dispone di poteri conoscitivi molto ampi. In primo luogo, può procedere all'audizione di una pluralità di soggetti titolari di informazioni e di competenze di interesse. Oltre alle audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del sottosegretario preposto al coordinamento dei servizi di informazioni e sicurezza, dei Ministri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e dei responsabili di vertice del DIS, dell'AISE e dell'AISI. In casi eccezionali, il Comitato può disporre, con delibera motivata, l'audizione di singoli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può audire il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza, nonché ogni altra persona, estranea al Sistema di informazione per la sicurezza, che sia ritenuta in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione.
Una ulteriore modalità di acquisizione di informazioni utili all'esercizio del controllo parlamentare è costituita dalla facoltà del Comitato di ottenere, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto), copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse in possesso del Sistema di informazione per la sicurezza o della pubblica amministrazione. Una speciale procedura, che coinvolge anche il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista per l'eventualità che la comunicazione di un'informazione o di uno dei documenti richiesti possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza. Qualora peraltro il Comitato, con voto unanime, disponga indagini "sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva", non sono opponibili né esigenze di riservatezza né il segreto di Stato.
Al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
Il Comitato può, inoltre, effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; può altresì esercitare il controllo diretto sulla documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.
Al Comitato sono, altresì, attribuite rilevanti competenze consultive. In particolare, l'organo è chiamato a esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella citata legge n. 124 del 2007, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza.
Il Comitato e il suo presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo, degli organismi di intelligence e dell'Agenzia per la cybersicurezza; in tale ambito, è stato formalizzato l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE, AISI e Agenzia per la cybersicurezza.
Il Comitato, qualora deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne.
Oltre a una relazione annuale, il Comitato può presentare alle Camere anche informative o relazioni urgenti.
Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 40, comma 5, e l'articolo 41, comma 9, stabiliscono che di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.