Parlamento.it

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Regolamento interno

Approvato nella seduta del 4 marzo 2020

TITOLO I NORME APPLICABILI

Art. 1 (Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 26 marzo 2019, n. 28, di seguito denominata "legge istitutiva". Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2 (Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'art. 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 3 (Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4 (Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente: a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva; b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni; c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7 e convoca l'Ufficio di Presidenza; d) dispone le spese di ordinaria amministrazione; e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5 (Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.   

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.   

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.   

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6 (Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 7 (Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti),

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8 (Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.  

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9 (Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.   

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10 (Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

Art. 11 (Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12 (Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 5, della legge istitutiva.

Art. 13 (Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui all'articolo 12, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14 (Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15 (Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16 (Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17 (Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 18 (Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19 (Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2. 4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 (Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 21 (Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.   

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.   

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

Art. 22 (Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.