Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione);
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate
direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui
all'allegato B della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante
attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015,
n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 16 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito applicativo
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza
dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli
apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio
nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito,
nonche' le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella
domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
dal momento della manifestazione della volonta' di chiedere la
protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al
procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 reca: "Procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale" (rifusione). (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L
180).
- La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, reca: "Norme relative
all'accoglienza dei richiedenti la protezione
internazionale" (rifusione). (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
- La legge 7 ottobre 2014, n. 154, reca: "Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013 - secondo semestre". (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251).
- La legge 23 agosto 1988 n. 400 reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" (Pubblicata nella Gazzetta
ufficiale 12 settembre 1988, n. 214).
- Il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, S.O.).
- Si riporta il testo degli articoli 1-sexies e 1
septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39 che reca: "Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1990, n. 49):
"Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.".
"Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, reca:
"Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
luglio 2005, n. 168.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
reca: "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008,
n. 3.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, reca:
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
2015, n. 21, reca: "Regolamento relativo alle procedure per
il riconoscimento e la revoca della protezione
internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che reca: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali" ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza Unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013, n. 604 reca: "Criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide" (rifusione). (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
- Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca:
"Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
2003, n. 93).