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Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (4). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento.

(2)

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo (CEAS), costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione del CEAS basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il CEAS dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(6)

Si è ora completata la prima fase dei lavori per l'istituzione di un CEAS che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, fissando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia ha invitato la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7)

Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ha inoltre sottolineato che il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del CEAS, poiché ripartisce con chiarezza tra gli Stati membri la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale.

(8)

Le risorse dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbero essere disponibili per fornire sostegno adeguato agli uffici competenti degli Stati membri responsabili dell'attuazione del presente regolamento. In particolare, l'EASO dovrebbe prevedere misure di solidarietà, quali il gruppo d'intervento in materia d'asilo con le squadre di sostegno per l'asilo, per fornire assistenza agli Stati membri che sono sottoposti a pressione particolare e in cui i richiedenti protezione internazionale («richiedenti») non possono beneficiare di standard adeguati, in particolare con riguardo all'accoglienza e alla protezione.

(9)

Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari, in vista dell'esperienza acquisita, a migliorare l'efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. Dato che il buon funzionamento del sistema di Dublino è fondamentale per il CEAS, i suoi principi e il suo funzionamento dovrebbero essere periodicamente riesaminati parallelamente all'introduzione di altre componenti del CEAS e di altri strumenti di solidarietà dell'Unione. Dovrebbe essere previsto un «controllo di qualità» completo sotto forma di esame fattuale, che contempli gli effetti giuridici, economici e sociali del sistema di Dublino, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali.

(10)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e la coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (6), l'ambito di applicazione del presente regolamento comprende i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

(11)

La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (7), dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.

(12)

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (8), dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.

(13)

Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(14)

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

(15)

Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti e di non separare i membri di una stessa famiglia.

(16)

Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.

(17)

Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento

(18)

È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del presente regolamento e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente.

(19)

Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

(20)

Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

(21)

Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati da particolari pressioni, o a cui contribuiscono particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.

(22)

Per garantire una solida cooperazione nell'ambito del presente regolamento e per sviluppare la fiducia reciproca tra Stati membri con riguardo alla politica in materia di asilo, è opportuno istituire un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione in caso di crisi nel settore dell'asilo atto a prevenire un deterioramento o il collasso dei sistemi di asilo, in cui l'EASO svolga un ruolo determinante avvalendosi delle sue competenze ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010. Tale meccanismo dovrebbe assicurare che l'Unione sia avvisata il prima possibile qualora si tema che sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento a causa di una particolare pressione sui sistemi di asilo di uno o più Stati membri e/o di loro carenze. Tale processo consentirebbe all'Unione di promuovere misure preventive in una fase precoce e di prestare la debita attenzione politica a tali situazioni. La solidarietà, che è un elemento cardine del CEAS, va di pari passo con la fiducia reciproca. Attraverso il rafforzamento della fiducia, il meccanismo di allerta rapido, preparazione e gestione di crisi nel settore dell'asilo potrebbe migliorare l'indirizzo delle misure concrete di solidarietà reale e pratica verso gli Stati membri, allo scopo di assistere gli Stati membri colpiti in generale e i richiedenti in particolare. Ai sensi dell'articolo 80 TFUE, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione dovrebbero contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione del principio di solidarietà e il meccanismo dovrebbe essere accompagnato da questo tipo di misure. Le conclusioni su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni anche a causa di flussi migratori misti, adottate dal Consiglio l'8 marzo 2012, prevedono uno «strumentario» composto di misure esistenti e di possibili nuove misure di cui si dovrebbe tener conto nell'ambito di un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi.

(23)

È opportuno che gli Stati membri collaborino con l'EASO nella raccolta d'informazioni riguardanti la loro capacità di gestire pressioni particolari sui rispettivi sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. L'EASO dovrebbe riferire periodicamente sulle informazioni raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010.

(24)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (9) i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.

(25)

La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del TFUE e la definizione di politiche dell'Unione relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

(26)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

(27)

Lo scambio dei dati personali di un richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima di un trasferimento, permetteranno alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un'assistenza adeguata ai richiedenti e di assicurare la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere specifiche disposizioni che garantiscano la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in detta situazione, ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(28)

Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

(29)

È opportuno garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (11).

(30)

Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(31)

Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (12), in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(32)

Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(33)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(34)

Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, nonché di un opuscolo specifico per i minori non accompagnati; di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

(35)

Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio dei suoi poteri di adottare atti delegati, la Commissione non va al di là dell'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(36)

Nell'applicazione del presente regolamento, compresa la preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti, tra gli altri, di tutte le autorità nazionali pertinenti.

(37)

Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1560/2003. È opportuno integrare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1560/2003 nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull'applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne l'ambito di applicazione a tutto il presente regolamento.

(38)

Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(39)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

(40)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide («Stato membro competente»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione europea;

b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;

c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;

e) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE;

f) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

g) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;

h) «parenti»: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

i) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

j) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

k) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento;

l) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

m) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

- «visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi,

- «visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione emessa da uno Stato membro ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio di uno o più o tutti gli Stati membri la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri,

- «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

n) «rischio di fuga»: la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2013/32/UE.

Articolo 4

Diritto di informazione

1. Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

a)

le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;

b)

i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

c)

il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

d)

la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;

e)

il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;

f)

il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'articolo 5.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per i minori non accompagnati, contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto opuscolo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 e, in particolare, lo scopo per il quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito di Eurodac. L'opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Colloquio personale

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.

2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

a)

il richiedente sia fuggito; o

b)

dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

4. Il colloquio personale é effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

5. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale.

6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.

Articolo 6

Garanzie per i minori

1. L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.

3. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

le possibilità di ricongiungimento familiare;

b)

il benessere e lo sviluppo sociale del minore;

c)

le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d)

l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 35 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

5. Al fine di facilitare l'azione appropriata per l'identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione compreso un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

CAPO III

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 7

Gerarchia dei criteri

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui agli articoli 8, 10 e 16, gli Stati membri tengono conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico dell'interessato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 25, e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito.

Articolo 8

Minori

1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.

2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

3. Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 e 2 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.

4. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 riguardo all'identificazione di familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 9

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 10

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 11

Procedura familiare

Quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

a)

è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;

b)

negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Articolo 12

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (14). In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.

3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:

a)

lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b)

lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c)

quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragraf

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione