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Legge 24 luglio 1954, n. 722

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addi' 24 luglio 1954

EINAUDI - SCELBA - PICCIONI - DE PIETRO - VILLABRUNA - VIGORELLI - MARTINO - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione