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Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte a contrastare prassi elusive della normativa  internazionale  e
delle  disposizioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,
attribuite dall'ordinamento vigente al  Ministro  dell'interno  quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza; 
  Ritenute altresi' le  particolari  e  straordinarie  necessita'  ed
urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo  in  materia  di
reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresi',
gli strumenti di contrasto a tale fenomeno; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di garantire piu'
efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo  anche
interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo  all'esecuzione
dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi; 
  Considerata inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di
manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  i
livelli di sicurezza necessari per  lo  svolgimento  dell'Universiade
Napoli 2019 nonche' di integrare la disciplina volta  a  semplificare
gli adempimenti nei  casi  di  soggiorni  di  breve  durata,  la  cui
straordinaria   urgenza   e'   connessa   all'imminente   svolgimento
dell'Universiade Napoli 2019; 
  Ravvisata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri; 
  Considerata  infine  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare gli strumenti di contrasto dei  fenomeni  di  violenza  in
occasione delle manifestazioni sportive, nel piu' ampio quadro  delle
attivita' di prevenzione dei  rischi  per  l'ordine  e  l'incolumita'
pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e  in  materia
                           di immigrazione 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale  di  pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°  aprile  1981,  n.
121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui  al  comma
1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,  puo'
limitare o vietare l'ingresso, il transito o la  sosta  di  navi  nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in servizio governativo non  commerciale,  per  motivi  di  ordine  e
sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano  le  condizioni  di
cui  all'articolo  19,  comma  2,  lettera  g),  limitatamente   alle
violazioni delle leggi di  immigrazione  vigenti,  della  Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,  ratificata  dalla  legge  2
dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di  concerto  con
il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  secondo  le  rispettive   competenze,   informandone   il
Presidente del Consiglio dei ministri.». 
                               Art. 2 
 
Inottemperanza  a  limitazioni  o  divieti  in  materia  di   ordine,
                  sicurezza pubblica e immigrazione 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Salvo che si tratti di  naviglio  militare  o  di  navi  in
servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e'
tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le
limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma
1-ter. In caso di violazione del  divieto  di  ingresso,  transito  o
sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove
possibile, all'armatore e al proprietario della nave,  si  applica  a
ciascuno  di  essi,  salve  le  sanzioni  penali  quando   il   fatto
costituisce reato, la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione  commessa
con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresi'  la  sanzione
accessoria della confisca della  nave,  procedendo  immediatamente  a
sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli
organi addetti al controllo, provvede  il  prefetto  territorialmente
competente. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e  sesto
dell'articolo 8-bis.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000
euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
                               Art. 3 
 
       Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,
dopo le parole «articolo 12, commi» e' inserita la seguente: «1,». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  solo   ai
procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
      Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura 
 
  1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo
delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivita' di contrasto
del delitto  di  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di
euro per l'anno  2020  e  di  1.500.000  euro  per  l'anno  2021,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  per
gli oneri conseguenti al concorso di operatori di  polizia  di  Stati
con i quali siano  stati  stipulati  appositi  accordi  per  il  loro
impiego sul territorio nazionale. Alla relativa copertura si provvede
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
                               Art. 5 
 
          Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo
le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e  con
immediatezza nel caso di soggiorni non  superiori  alle  ventiquattro
ore,». 
                               Art. 6 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 
 
  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al  secondo  comma,  la  parola  «Il»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Nei casi di cui al primo  periodo  del  comma  precedente,
il»; 
      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  «Qualora  il
fatto e' commesso in  occasione  delle  manifestazioni  previste  dal
primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due  a  tre
anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e
fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis  e  6-ter  della  legge  13
dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in
modo da creare un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone o
l'integrita' delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile  o  in  grado  di
nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni,
mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere,  e'  punito
con la reclusione da uno a quattro anni.». 
                               Art. 7 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 339, primo comma, dopo le  parole  «e'  commessa»
sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»; 
    b)  all'articolo  340,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Quando la condotta di cui  al  primo  comma  e'  posta  in
essere nel corso di manifestazioni in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»; 
    c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e'  commesso»
sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»; 
    d) all'articolo 635: 
      1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si  svolgono
in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 
      2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  «Chiunque
distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 
      3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti». 

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

                               Art. 8 
 
Misure  straordinarie  per  l'eliminazione  dell'arretrato   relativo
     all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive 
 
  1. Al fine di  dare  attuazione  ad  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare  la  piena  efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione   e
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro  a  tempo
determinato  di  durata  annuale,  anche  in  sovrannumero   rispetto
all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  ordinarie   e   straordinarie
previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di cui  200  unita'  di
Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione  di  personale  di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  in  deroga  ai
limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  con  le  modalita'   semplificate   di   cui
all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
nonche'  mediante  l'avviamento  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'
mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria
puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei
soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui
all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno  2019  e  in  euro
27.029.263 per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  delle  risorse  iscritte  sul  Fondo  per  il   federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 9 
 
            Rifissazione e proroga di termini in materia 
        di protezione di dati personali e di intercettazioni 
 
  1. Il previgente articolo 57  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo
49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  riprende
vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2019. 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»; 
    b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1°  agosto  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020». 
                               Art. 10 
 
Misure  urgenti  per  il  presidio  del   territorio   in   occasione
                    dell'Universiade Napoli 2019 
 
  1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse
allo svolgimento dell'Universiade  Napoli  2019,  il  contingente  di
personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza
a siti e obiettivi sensibili,  e'  incrementato,  a  partire  dal  20
giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di  ulteriori  500  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125.  L'impiego  del
predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata
ai sensi del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Ai  relativi
oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
iscritte  sul  Fondo  per  il  federalismo  amministrativo  di  parte
corrente di cui alla legge 15 marzo  1997,  n.  59,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno. 
                               Art. 11 
 
             Disposizioni sui soggiorni di breve durata 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n.  68,  le
parole «visite, affari,  turismo  e  studio»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «missione,  gara  sportiva,  visita,  affari,  turismo   e
studio». 
                               Art. 12 
 
         Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio 
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  destinato  a
finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno  al  bilancio
generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque  denominate,
con finalita' premiali per la particolare collaborazione nel  settore
della riammissione di soggetti  irregolari  presenti  sul  territorio
nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea. 
  2. La dotazione di cui al comma 1 puo' essere incrementata  da  una
quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata  annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma  767,  secondo
periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Alla copertura degli oneri  di  cui  al  comma  1,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

                               Art. 13 
 
Misure  per  il  contrasto  di  fenomeni  di  violenza   connessi   a
                       manifestazioni sportive 
 
  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso  ai  luoghi  in
cui si  svolgono  manifestazioni  sportive  specificamente  indicate,
nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
manifestazioni medesime, nei confronti di: 
    a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva  a
episodi di violenza su persone o cose  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive, o che  nelle  medesime  circostanze  abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 
    b) coloro che, sulla base di elementi di fatto,  risultino  avere
tenuto, anche  all'estero,  sia  singolarmente  che  in  gruppo,  una
condotta  evidentemente  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  a
episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o da  creare  turbative  per  l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); 
    c) coloro  che  risultino  denunciati  o  condannati,  anche  con
sentenza non definitiva, nel corso dei  cinque  anni  precedenti  per
alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della  legge  22  maggio
1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205, agli articoli  6-bis,  commi  1  e  2,  e  6-ter  della
presente  legge,  per  il  reato  di  cui  all'articolo   2-bis   del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per  alcuno  dei  delitti  contro
l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza,
di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice  penale  o
per il delitto di cui all'articolo 588 dello  stesso  codice,  ovvero
per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e
h), del codice di procedura penale, anche se il fatto  non  e'  stato
commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
    d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  d),  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  se  la  condotta
non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche per
le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive  che  si
svolgono in  Italia  puo'  essere  disposto  anche  dalle  competenti
autorita'  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con  i
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi
all'estero, accertati dall'autorita'  straniera  competente  o  dagli
organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base  di
rapporti di cooperazione, il supporto  alle  predette  autorita'  nel
luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal
questore della provincia del luogo di residenza ovvero del  luogo  di
dimora abituale del destinatario della misura.»; 
      3) al comma 5, terzo periodo, le  parole  «inferiore  a  cinque
anni e  superiore  a  otto  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo,
le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»; 
      4) al comma 7, le parole «da due a otto anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da due a dieci anni»; 
      5) al comma 8-bis dopo le parole «se il soggetto» e prima delle
parole «ha dato  prova»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ha  adottato
condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del
danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma
specifica, qualora sia in tutto o  in  parte  possibile,  nonche'  la
concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con  l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai
fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»; 
      6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
  «8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore  puo'  imporre
ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti  non
colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma  4,  del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso  i  quali  puo'
essere proposta  opposizione  ai  sensi  del  comma  6  del  medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei  divieti  di  cui  al  periodo
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76,  comma  2,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»; 
    b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,  si
applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti  previsti  dagli
articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti  degli  arbitri  e
degli altri soggetti che  assicurano  la  regolarita'  tecnica  delle
manifestazioni sportive.»; 
    c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  altresi'  a
chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del
codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti  che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere,  in  qualsiasi
forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi  e  facilitazioni
di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti
o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: 
    a) ai destinatari  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e  fino  a  che  non  sia  intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; 
    b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  per  la  durata  del
provvedimento e fino a che non sia intervenuta la  riabilitazione  ai
sensi  dell'articolo  70  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011; 
    c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non
definitiva,  per  reati  commessi  in  occasione   o   a   causa   di
manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Alle societa' sportive e' vietato  altresi'  stipulare  con
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo  6  della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la  durata  del  provvedimento  e
fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad
oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1
e 2, del codice della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30.  E'  parimenti  vietato  alle
societa'   sportive   corrispondere   contributi,    sovvenzioni    e
facilitazioni di qualsiasi genere  ad  associazioni  di  sostenitori,
comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»; 
    c) al comma 3, le parole «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
                               Art. 14 
 
                      Ampliamento delle ipotesi 
                  di fermo di indiziato di delitto 
 
  1. All'articolo 77, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo  4»  sono
inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati
di un delitto commesso in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni
sportive». 
                               Art. 15 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di arresto in flagranza differita 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-ter, le  parole  «fino  al  30  giugno  2020»  sono
soppresse; 
    b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso. 
                               Art. 16 
 
       Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-sexies)  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa  di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni.»; 
    b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «L'offesa non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
particolare tenuita' quando si procede per delitti,  puniti  con  una
pena superiore nel massimo a due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione,
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.». 
                               Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24  febbraio  2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2003,
                                n.88 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «nei  luoghi  in  cui  si  svolge  la
manifestazione sportiva  o  in  quelli  interessati  alla  sosta,  al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alla
manifestazione  medesima,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
manifestazioni sportive»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,  si
applicano anche ai soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». 
                               Art. 18 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione