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Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

  • Nota introduttiva

    La norma istitutiva

    La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è stata istituita con l'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

    La composizione

    La Commissione è composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

    Le funzioni della Commissione

    A norma dell'articolo 56, comma 1, della legge istitutiva, la Commissione esercita il controllo "parlamentare" sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Il successivo comma 2 dell'articolo 56, come integrato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014) stabilisce che la Commissione vigila:

    • sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale;

    • sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

    • sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

    Con la legge di stabilità 2014, in particolare, l'ambito di vigilanza esercitato dalla Commissione bicamerale, inizialmente previsto per le sole forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è stato esteso anche a quelle complementari, gestite dai fondi pensione aperti o negoziali ovvero dalle imprese di assicurazione sotto forma di piani pensionistici individuali. Tali gestioni devono essere operate in modo tale da assicurare che l'attività degli enti di previdenza sia svolta non soltanto nell'interesse contabile degli utenti, ma anche in un interesse di sistema, garantendo forme di reperimento e impiego del risparmio previdenziale gestito a favore del settore pubblico allargato.

    La legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) ha ulteriormente ricompreso nell'ambito delle competenze della Commissione anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale.

    Infine, la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio 2017) ha disposto che la Commissione bicamerale segnali ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito delle funzioni di controllo dei bilanci sugli enti privati di previdenza (ccdd. «Casse di previdenza»), ai fini dei provvedimenti necessari al riequilibrio delle gestioni sottoposte a commissariamento ministeriale.