Modalità dell'elezione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con la partecipazione dei delegati eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale elegge tre delegati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato (artt. 55 e 83, Cost.).

La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è effettuata trenta giorni prima che scada il termine del suo mandato. La convocazione è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (art. 85, Cost.).

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi della assemblea; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune sono quelli della Camera dei deputati (art. 63, secondo comma, Cost.).

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune si applica il Regolamento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (art. 91, Cost.).