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Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (1)

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (art. 52)

Articolo 52

Commissione parlamentare per le questioni regionali

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.(2)

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1953, n. 52.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.