Art. 40
Pareri obbligatori
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9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
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Art. 125-bis
Esame del documento di programmazione economico-finanziaria
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5^ Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
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