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Commissione parlamentare per le questioni regionali

REGOLAMENTO INTERNO

Regolamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la consultazione delle autonomie territoriali

(approvato nella seduta del 13 dicembre 2017)

(art. 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'articolo 15-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

Art. 1

(Oggetto)

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il presente regolamento disciplina le forme e le modalità con cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali procede alla consultazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché di rappresentanti degli enti territoriali.

Art. 2

(Programmazione dei lavori della Commissione e sessione delle autonomie territoriali)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di definizione della programmazione dei lavori, tiene conto delle indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali.

2. A tal fine, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolge incontri informali con i soggetti di cui al comma 1.

3. Nell'ambito dei lavori della Commissione, è prevista ogni semestre la convocazione di una sessione dedicata al confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale.

Art. 3

(Esame degli atti assegnati alla Commissione)

1. La Commissione procede, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla consultazione delle autonomie territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione:

a) può richiedere alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali di trasmettere i propri rilievi;

b) può svolgere audizioni dei rappresentanti dei soggetti indicati alla lettera a), anche su loro richiesta.

Art. 4

(Segnalazione degli enti territoriali alla Commissione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, segnalano alla Commissione questioni di rilievo relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle leggi o ad altri ambiti di competenza della Commissione.

Art. 5

(Trasmissione di atti e documenti)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Commissione gli atti già approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione.

2. La Commissione richiede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6

(Pubblicità dei lavori)

1. Per le sedute di cui all'articolo 2, comma 3, i rilievi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e le audizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), la Commissione prevede idonee forme di pubblicità, individuate nell'ambito di quelle previste dall'ordinamento parlamentare, anche attraverso il sito internet delle due Camere.

Art. 7

(Collaborazione tra uffici)

1. L'ufficio di segreteria della Commissione e gli uffici tecnici della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali collaborano ai fini della più efficace attuazione delle forme di informazione e consultazione previste dal presente regolamento.

Art. 8

(Modifiche al regolamento)

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da ciascun membro della Commissione.

2. Le proposte di modifica, accompagnate dalla relazione illustrativa, sono presentate al Presidente della Commissione, che le trasmette agli altri componenti della Commissione medesima e ne dà altresì comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alle associazioni di enti locali.

3. La discussione e la deliberazione sulle proposte di modifica hanno luogo in sedute della Commissione appositamente convocate con almeno 48 ore di anticipo.